Avvocato penalista - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Art. 640 quinquies del Codice Penale.
____________________________________
Art. 640 quinquies. (1) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
____________________________________
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________