Avvocato penalista - Frode in emigrazione. Art. 645 del Codice Penale.
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Art. 645. Frode in emigrazione.
Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 .
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
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