Avvocato penalista - Confisca. Art. 648 quater del Codice Penale.
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Art. 648 quater (1) Confisca.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. (2)
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti. (3)
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 63, del D. L. 21 novembre 2007, n°. 231.
(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a), della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. b), della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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