Avvocato penalista - Frode informatica. Art. 640 ter del Codice Penale.
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Art. 640 ter. Frode informatica.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. (2)
(1) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
(2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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Art. 640 ter. Frode informatica.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. (2)
(1) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
(2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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