Avvocato penalista - Falsità materiale commessa dal privato. Art. 482 del Codice Penale.
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Art. 482 del Codice Penale. Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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