Avvocato penalista - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. Art. 467 del Codice Penale.
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Art. 467 del Codice Penale. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.
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