Avvocato penalista - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Art. 469 del Codice Penale.
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Art. 469 del Codice Penale. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
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