Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 474 ter del Codice Penale.
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Art. 474 ter del Codice Penale. Circostanza aggravante.
Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma. (1)
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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Art. 474 ter del Codice Penale. Circostanza aggravante.
Se, fuori dai casi di cui all’articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall’articolo 474, secondo comma. (1)
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c) della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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