Avvocato penalista - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Art. 457 del Codice Penale.
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Art. 457 del Codice Penale. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
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