Avvocato penalista - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti. Art. 447 del Codice Penale.
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Art. 447 del Codice Penale. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.
[Art. 447. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.
Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 110 della Legge 22 dicembre 1975, n°. 685.
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