Avvocato penalista - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Art. 435 del Codice Penale.
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Art. 435 del Codice Penale. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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