Avvocato penalista - Delitti colposi contro la salute pubblica. Art. 452 del Codice Penale.
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Art. 452 del Codice Penale. Delitti colposi contro la salute pubblica.
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; (1)
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
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Art. 452 del Codice Penale. Delitti colposi contro la salute pubblica.
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; (1)
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
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