Avvocato penalista - Pubblica istigazione e apologia. Art. 303 del Codice Penale.
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Art. 303 del Codice Penale. Pubblica istigazione e apologia.
[Art. 303. Pubblica istigazione e apologia.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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