Avvocato penalista - Cospirazione politica mediante accordo. Art. 304 del Codice Penale.
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Art. 304 del Codice Penale. Cospirazione politica mediante accordo.
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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