Avvocato penalista - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Art. 302 del Codice Penale.
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Art. 302 del Codice Penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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