Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 293 del Codice Penale.
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Art. 293 del Codice Penale. Circostanza aggravante.
[Art. 293. Circostanza aggravante.
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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