Avvocato penalista - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Art. 274 del Codice Penale.
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Art. 274 del Codice Penale. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
[Art. 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.] (1)
(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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