Avvocato penalista - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quater del Codice Penale.
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Art. 270 quater del Codice Penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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