Avvocato penalista - Attività antinazionale del cittadino all'estero. Art. 269 del Codice Penale.
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Art. 269 del Codice Penale. Attività antinazionale del cittadino all'estero.
[Art. 269. Attività antinazionale del cittadino all'estero. (1)
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni]
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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