Avvocato penalista - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Art. 273 del Codice Penale.
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Art. 273 del Codice Penale. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
[Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.] (1)
(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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Art. 273 del Codice Penale. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
[Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.] (1)
(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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