Avvocato penalista - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata. Art. 92 del Codice Penale.
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Art. 92 del Codice Penale. Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
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