Avvocato penalista - Recidiva facoltativa. Art. 100 del Codice Penale.
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Art. 100 del Codice Penale. Recidiva facoltativa (1).
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.
(1) Articolo abrogato dall'art. 10 del D.L. n°. 99/1974.
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