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giovedì 30 aprile 1998

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 112 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 112 del Codice Penale.
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Art. 112 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
 
1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti ;
 
2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
 
3) per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
 
4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato (1) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
 
La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato (2) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.
 
Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. (3)
 
Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
 
(1) Le parole: “o con gli stessi ha partecipato” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94;
 
(2) Le parole: “o con la stessa ha partecipato” sono state aggiunte dall’art. 3, comma 15, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94;
 
(3) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. f), D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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