Avvocato penalista - Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere. Art. 87 del Codice Penale.
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Art. 87 del Codice Penale. Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere.
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
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