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martedì 30 novembre 1999

Avvocato penalista - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.
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Art. 604. Fatto commesso all'estero.

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero (2) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

(1) Le parole: “cittadino straniero” sono state così sostituite dall’art. 6, co. 2, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.

(2) Le parole: "609-octies e 609-undecies," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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lunedì 29 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 603 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 603 ter del Codice Penale.
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Art. 603 ter. Pene accessorie. (1)
 
La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
 
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché
dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
 
L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).
 
(1) Articolo introdotto dal D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148.
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domenica 28 novembre 1999

Avvocato penalista - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Art. 603 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Art. 603 bis del Codice Penale.
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Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
 
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
 
 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
 
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
 
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
 
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
 
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
 
(1) Articolo introdotto dal D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148.
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sabato 27 novembre 1999

Avvocato penalista - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.
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Art. 603. Plagio. (1)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n°. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
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venerdì 26 novembre 1999

Avvocato penalista - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 602 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ignoranza dell'età della persona offesa. Art. 602 quater del Codice Penale.
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Art. 602 quater. Ignoranza dell'età della persona offesa. (1)
 
Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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giovedì 25 novembre 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 602 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 602 ter del Codice Penale.
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Art. 602 ter. Circostanze aggravanti. (1)
 
La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
 
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 
b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
 
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. (2)
 
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.
 
a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 
b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
 
c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. (3)
 
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. (3)
 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (2)
 
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3 della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
 
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
 
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 39.
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mercoledì 24 novembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 602 bis del Codice Penale.
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Art. 602 bis. Pene accessorie. (1)
 
(...)
 
(1) L'articolo che recitava: "La condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 600, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
 
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
 
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura. " è stato aggiunto dall’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e poi abrogato dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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martedì 23 novembre 1999

Avvocato penalista - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.
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Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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lunedì 22 novembre 1999

Avvocato penalista - Tratta di persone. Art. 601 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di persone. Art. 601 del Codice Penale.
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Art. 601. Tratta di persone. (1)
 
È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
 
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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domenica 21 novembre 1999

Avvocato penalista - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.
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Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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