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sabato 19 luglio 2014

Avvocato penalista - Le Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 280 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 280 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 280 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 280 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Condizioni di applicabilità delle misure coercitive, prevede e stabilisce che:
 
1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
 
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
 
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
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Avvocato penalista - Le Condizioni di applicabilità delle misure coercitive ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 280 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 18 luglio 2014

Avvocato penalista - Il Divieto di espatrio ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 281 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Divieto di espatrio ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 281 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Divieto di espatrio ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 281 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 281 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Divieto di espatrio, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
 
2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.
 
2 bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.
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Avvocato penalista - Il Divieto di espatrio ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 281 del Codice di Procedura Penale.
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giovedì 17 luglio 2014

Avvocato penalista - L'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - L'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 282 del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, prevede stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
 
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
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Avvocato penalista - L'Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 del Codice di Procedura Penale.
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mercoledì 16 luglio 2014

Avvocato penalista - L'Allontanamento dalla casa familiare ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Allontanamento dalla casa familiare ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - L'Allontanamento dalla casa familiare ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Allontanamento dalla casa familiare, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
 
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
 
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
 
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
 
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
 
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600  septies 1, 600 septies 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies e 612, secondo comma del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis.
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Avvocato penalista - L'Allontanamento dalla casa familiare ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 bis del Codice di Procedura Penale.
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martedì 15 luglio 2014

Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale, intitolato al Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
 
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
 
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
 
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità' e può imporre limitazioni.
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Avvocato penalista - Il Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 ter del Codice di Procedura Penale.
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lunedì 14 luglio 2014

Avvocato penalista - Gli Obblighi di comunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 quater del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista -  Gli Obblighi di comunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 quater del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista -  Gli Obblighi di comunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 quater del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 282 quater Codice di Procedura Penale, intitolato agli Obblighi di comunicazione, prevede e stabilisce che:
 
1. I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
 
Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.
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Avvocato penalista -  Gli Obblighi di comunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 282 quater del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Commette Abbandono di animali, Articolo 727, co. 2, del Codice Penale, chi rinchiude in frigorifero granchi, aragoste, astici ecc., vivi.

Avvocato penalista - Commette Abbandono di animali, Articolo 727, co. 2, del Codice Penale, chi rinchiude in frigorifero granchi, aragoste, astici ecc., vivi. 
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Avvocato penalista - Commette Abbandono di animali, Articolo 727, co. 2, del Codice Penale, chi rinchiude in frigorifero granchi, aragoste, astici ecc., vivi.
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" Un problematico caso limite di ‘maltrattamento di animali’: aragoste vive nel frigorifero di un ristorante 18 Dicembre 2014.

Tribunale di Firenze, ud. 14 aprile 2014 (dep.14 luglio 2014), Giudice Panteri

[Tatiana Giacometti]

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Firenze ha ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2, c.p. (e punito con l'ammenda di 5.000 euro) il proprietario di un ristorante che ha detenuto animali destinati al consumo in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

In occasione di due accessi alle cucine del ristorante, la Polizia Municipale aveva infatti verificato che granchi, aragoste e un astice erano detenuti, ancora vivi, all'interno di frigoriferi a temperature prossime agli zero gradi centigradi, molto inferiori a quelle delle acque nelle quali quegli animali vivono in natura.

Alcuni degli animali erano anche posizionati sopra un letto di ghiaccio e astici e aragoste avevano le chele legate.

2. La sentenza presenta due profili di particolare interesse.

a) Il primo riguarda il riconoscimento della tutela penale anche nei confronti di animali non di affezione, ma specificamente destinati al consumo e nell'ambito di un'attività di ristorazione.

Il Giudice, infatti, rileva che la consuetudine sociale di cucinare questi crostacei quando sono ancora vivi non esclude che le modalità di detenzione degli animali possano costituire 'maltrattamenti'.

In altri termini, mentre la particolare modalità di cottura sembrerebbe essere considerata lecita proprio in forza del riconoscimento dell'uso comune, le sofferenze causate dalla detenzione degli animali in attesa di essere cucinati non possono essere giustificate[1].

La conclusione può sollevare qualche perplessità che verosimilmente dipende dal fatto che la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., pur non contenuta nel Titolo IX-bis del Libro II del codice penale ("Delitti contro il sentimento per gli animali"), si colloca nella stessa direzione di tutela degli artt. 544-bis e ss. c.p., ossia quella del problematico bene qualificato come "sentimento per gli animali".

Proprio a questo sentimento, inteso come diffusa sensibilità verso la sofferenza degli animali, si riferisce il Giudice nel ritenere che integri la condotta descritta dalla norma penale la detenzione dei crostacei secondo una modalità sicuramente produttiva di gravi sofferenze, preferita solo per una ragione economica, quando altri operatori, ristoratori e grande distribuzione, scelgono ormai di dotarsi di sistemi che consentono una detenzione in condizioni migliori.

Certamente apprezzabile è l'argomentazione, perché riconosce che, nel bilanciamento tra interesse economico e interesse (umano) alla non-sofferenza dell'animale, sia quest'ultimo a prevalere, in assenza di norme o di usi riconosciuti in senso diverso[2].

Resta infatti il dubbio, che non riguarda tanto la sentenza in commento quanto l'impianto stesso dei reati, per cui sia troppo sfuggente per una norma penale la nozione di "sentimento per gli animali" se ad essa si attribuisce, come nel caso presente, il ruolo di discrimine tra lecito ed illecito[3]: lecita la cottura di questi animali in acqua bollente da vivi, illecita la loro detenzione in frigorifero.

b) Il secondo aspetto della sentenza che merita di essere sottolineato riguarda la ritenuta configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727, co. 2 c.p. anziché del delitto di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544-ter c.p.

Ad avviso del Giudice di Firenze quest'ultimo delitto (punito con le pene alternative della reclusione o della multa) non si configurerebbe per la mancanza del dolo specifico dell'avere agito "per crudeltà o senza necessità", che caratterizza anche il reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p.

Da parte del ristoratore imputato non si è riscontrata l'intenzione di infliggere sofferenze agli animali, ma solo indifferenza per le loro condizioni nella ricerca di un risparmio economico.

Senonché, pur essendo sicuramente assente il fine della crudeltà, qualche dubbio tuttavia può sorgere in merito al fatto che le modalità di detenzione contestate fossero davvero "necessarie".

3. Prendendo le mosse proprio dal requisito dell'avere agito "senza necessità", a chi scrive pare possibile delineare una lettura alternativa della questione, che, almeno nel caso in commento, consentirebbe di prescindere dallo spinoso tema del sentimento verso questo tipo di animali.

Il maltrattamento o l'uccisione di animali sono qualificati come "non necessari", non in riferimento a necessità assolute, ma quando l'interesse (umano) alla non-sofferenza dell'animale soccombe nel bilanciamento con altri interessi umani della più varia natura, e legittimati dalla presenza di leggi (si pensi a quelle in tema di caccia, macellazione, allevamento, specie quello cd. "intensivo"), ma anche dagli usi o da esigenze, anche economiche, socialmente riconosciute[4].

Pertanto, il fatto di immergere i crostacei vivi in acqua bollente, più che non offensivo di un ineffabile sentimento comune verso gli animali, può essere ancora considerato "necessario", perché è di certo questa la prassi comune, e socialmente accettata, nella cottura.

Al contrario, la detenzione degli animali a temperature così basse da provocare sicure sofferenze difficilmente potrebbe essere considerata come una consuetudine socialmente apprezzata posto che, come correttamente evidenziato dalla sentenza, tra gli operatori economici sono ormai diffusi sistemi più costosi, ma anche più rispettosi degli animali.

4. Casi come quello in commento fanno emergere la difficoltà di tracciare l'ambito di applicazione della disciplina attuale a tutela degli animali - o, per usare la formulazione del codice, a tutela "del sentimento umano per gli animali".

Né il dolo dell'agire "per crudeltà o senza necessità", né tanto meno il contraddittorio sentimento umano indicano con certezza fin dove si spinga la tutela penale.

Il richiamo al requisito dell'assenza di necessità consentirebbe l'applicazione, ai casi come quello in commento, del delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) in luogo della più lieve contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.: la sanzione, peraltro dovrebbe essere limitata alla sola pena pecuniaria, che l'art. 544 ter c.p., lo ribadiamo, commina in alternativa alla pena detentiva (la pena detentiva sarebbe senz'altro irragionevole e sproporzionata alla gravità del fatto).

Irragionevole sarebbe, tuttavia, ipotizzare una condanna alla pena detentiva prevista (come unica pena: da quattro mesi a due anni) per il reato di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) nelle ipotesi di animali pur sempre destinati al consumo, come i crostacei della sentenza, morti per le condizioni della detenzione.

Al di là, dunque, del richiamo ad un comune sentimento per gli animali o alla esigenza di stabilire quali pratiche siano da considerarsi "non necessarie" nell'ambito delle attività di sfruttamento degli animali a fini economici, la soluzione concretamente più accettabile appare quella di interpretare l'art. 727 c.p. come norma speciale (art. 15 c.p.) destinata a trovare applicazione proprio nei casi in cui il "trattamento" degli animali si esaurisce nelle condizioni della loro detenzione[5].

[1] Cfr. Cass. 20.5.2004, 28700 ha applicato la previgente fattispecie di cui all'art. 727 c.p., Maltrattamento di animali, al proprietario di un suino tenuto legato ad un albero con esigua libertà di movimento; Trib. Milano, 10 febbraio 2012, in Corr. merito 2012, 10, 917, in un caso di detenzione e macellazione di anatre nella cucina di un ristorante con modalità produttive di gravi sofferenze.

[2] Non si prende in considerazione, nella sentenza in commento, l'art. 19-ter disp. coord. c.p. secondo il quale "Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

In effetti questo articolo, richiamando solo le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non risulta applicabile alla contravvenzione dell'art. 727 c.p., introdotta con la stessa l. 20 luglio 2004, n. 189, ma collocata nel Libro III del codice dedicato alle contravvenzioni.

D'altra parte la giurisprudenza anche di legittimità si è espressa ormai in più di un'occasione chiarendo che l'art. 19-ter disp. coord. c.p. non determina un'area di impunità per tutte le condotte tenute genericamente nell'ambito di attività regolate dalle norme settoriali (caccia, allevamento, macellazione ecc.), ma determina la non applicabilità dei reati esclusivamente per le condotte conformi alle prescrizioni di legge, cfr. Cass. Sez. III, 5 dicembre 2005, Ced 232658; Cass. Sez. III, 6 marzo 2012 in questa Rivista con nota di T. Giacometti.

[3] Interessante perché dimostra come sia impossibile delineare con qualche speranza di certezza un sentimento umano condiviso nei confronti degli animali, nemmeno se l'indagine è circoscritta per area geografica o per specie, Herzog, Amati, odiati, mangiati.

Perché è così difficile agire bene con gli animali, Torino, 2012, p. 193; sul tema si v. ampiamente le posizioni di G.L. Gatta, art. 544-bis, in Dolcini E.- Marinucci G. (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2011, p. 5026 e C. Mazzucato, Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, in S. Castignone - L. Lombardi Vallauri (a cura di), La questione animale, in Rodotà S. - Zatti P., Trattato di Biodiritto, Milano, 2012, p. 691.

[4] G.L. Gatta, sub art. 544-bis, cit., p. 5033.

[5] In questo senso, E. Pirgu, Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto (art. 544 ter c.p.) o contravvenzione (art. 727 c.p.)?, nota a Cass. pen, Sez. III, 27.3.2014 (dep. 24.9.2014), n. 39159, in questa Rivista, 31 ottobre 2014. "

Fonte penale contemporaneo, qui:

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/24-/-/3514-un_problematico_caso_limite_di____maltrattamento_di_animali_____aragoste_vive_nel_frigorifero_di_un_ristorante/

Per leggere il testo della sentenza, cliccare qui:

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1418745214Trib_Fir_2184_2014.pdf

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domenica 13 luglio 2014

Avvocato penalista - Il Divieto e l'obbligo di dimora ovvero le misure cautelari personali previste dall'Articolo 283 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Divieto e l'obbligo di dimora ovvero le misure cautelari personali previste dall'Articolo 283 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Divieto e l'obbligo di dimora ovvero le misure cautelari personali previste dall'Articolo 283 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 283 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Divieto e obbligo di dimora, prevede e stabilisce che:
 
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
 
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
 
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
 
4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
 
5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
 
6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
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sabato 12 luglio 2014

Avvocato penalista - Il Divieto di custodia cautelare previsto dall'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Divieto di custodia cautelare previsto dall'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Divieto di custodia cautelare previsto dall'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato al Divieto di custodia cautelare, prevede e stabilisce che:
 
1. Non puo` essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilita` con lo stato di detenzione.
 
L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilita` per infezione da HIV e` valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosita` del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilita` puo` essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita` il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.
 
2. Con decreto del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.
 
3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4 bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275.
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Avvocato penalista - Il Divieto di custodia cautelare previsto dall'Articolo 286 bis del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 11 luglio 2014

Avvocato penalista - La Custodia cautelare in luogo di cura ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Custodia cautelare in luogo di cura ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Custodia cautelare in luogo di cura ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Custodia cautelare in luogo di cura, prevede e stabilisce che:
 
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.
 
Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
 
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.
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Avvocato penalista - La Custodia cautelare in luogo di cura ovvero la misura cautelare personale prevista dall'Articolo 286 del Codice di Procedura Penale.
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