Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.
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Art. 2621 ter del Codice Civile. Non punibilità per particolare tenuità. (1)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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Art. 2621 ter del Codice Civile. Non punibilità per particolare tenuità. (1)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.
(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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