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venerdì 23 giugno 2000

Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.

Avvocato penalista - Non punibilità per particolare tenuità. Art. 2621 ter del Codice Civile.
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Art. 2621 ter del Codice Civile. Non punibilità per particolare tenuità. (1)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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giovedì 22 giugno 2000

Avvocato penalista - Fatti di lieve entità. Art. 2621 bis del Codice Civile.

Avvocato penalista - Fatti di lieve entità. Art. 2621 bis del Codice Civile.
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Art. 2621 bis del Codice Civile. Fatti di lieve entità. (1)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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mercoledì 21 giugno 2000

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali. Art. 2621 del Codice Civile.

Avvocato penalista - False comunicazioni sociali. Art. 2621 del Codice Civile.
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Art. 2621 del Codice Civile. False comunicazioni sociali. (1)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(1)  Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L. 27 maggio 2015, n°. 69.
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martedì 20 giugno 2000

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 241 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Riabilitazione.

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.
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lunedì 19 giugno 2000

Avvocato penalista - Costituzione di parte civile. Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Costituzione di parte civile. Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 240 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Costituzione di parte civile.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
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domenica 18 giugno 2000

Avvocato penalista - Mandato di cattura. Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Mandato di cattura. Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 239 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Mandato di cattura. (1)

(…)

(1) L’articolo che recitava:

“Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.”

è stato abrogato dalla L. 18 novembre 1964, n°. 1217.
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sabato 17 giugno 2000

Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 238 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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venerdì 16 giugno 2000

Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Liquidazione coatta amministrativa. Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 237 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Liquidazione coatta amministrativa. (1)

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.

(1) Articolo così modificato dal D. Lgs. 8 luglio 1999, n°. 270.
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giovedì 15 giugno 2000

Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Falso in attestazioni e relazioni. Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Falso in attestazioni e relazioni. (1)

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. (2)

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se o per altri, la pena è aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

(1) Articolo aggiunto dalla lett. l) del co. 1 dell’art. 33, del D. L. 22 giugno 2012, n°. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n°. 134.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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mercoledì 14 giugno 2000

Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.

Avvocato penalista - Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 236 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata. (1)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (2)

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (3).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.

(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 2), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.

(3) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3), del D. L. 27 giugno 2015, n°. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n°. 132.
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