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venerdì 10 settembre 1999

Avvocato penalista - Confisca e pene accessorie. Art. 544 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca e pene accessorie. Art. 544 sexies del Codice Penale.
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Art. 544 sexies. Confisca e pene accessorie.
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
 
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
 
In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
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giovedì 9 settembre 1999

Avvocato penalista - Divieto di combattimenti tra animali. Art. 544 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Divieto di combattimenti tra animali. Art. 544 quinquies del Codice Penale.
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Art. 544 quinquies. Divieto di combattimenti tra animali.
 
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
 
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
 
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
 
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
 
La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
 
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
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mercoledì 8 settembre 1999

Avvocato penalista - Spettacoli o manifestazioni vietati. Art. 544 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Spettacoli o manifestazioni vietati. Art. 544 quater del Codice Penale.
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Art. 544 quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
 
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
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martedì 7 settembre 1999

Avvocato penalista - Maltrattamento di animali. Art. 544 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Maltrattamento di animali. Art. 544 ter del Codice Penale.
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Art. 544 ter. Maltrattamento di animali.
 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
 
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
 
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
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lunedì 6 settembre 1999

Avvocato penalista - Uccisione di animali. Art. 544 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uccisione di animali. Art. 544 bis del Codice Penale.
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Art. 544 bis. Uccisione di animali.
 
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
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domenica 5 settembre 1999

Avvocato penalista - Causa speciale di estinzione del reato. Art. 544 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Causa speciale di estinzione del reato. Art. 544 del Codice Penale.
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Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato.
 
[Art. 544. Causa speciale di estinzione del reato. (1)
 
Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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sabato 4 settembre 1999

Avvocato penalista - Diritto di querela. Art. 543 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diritto di querela. Art. 543 del Codice Penale.
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Art. 543. Diritto di querela.
 
[Art. 543. Diritto di querela. (1)
 
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
 
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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venerdì 3 settembre 1999

Avvocato penalista - Querela dell'offeso. Art. 542 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Querela dell'offeso. Art. 542 del Codice Penale.
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Art. 542. Querela dell'offeso.
 
[Art. 542. Querela dell'offeso. (1)
 
I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
 
La querela proposta è irrevocabile.
 
Si procede tuttavia d'ufficio:
 
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
 
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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giovedì 2 settembre 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 541 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 541 del Codice Penale.
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Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali.
 
[Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. (1)
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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mercoledì 1 settembre 1999

Avvocato penalista - Rapporto di parentela. Art. 540 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rapporto di parentela. Art. 540 del Codice Penale.
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Art. 540. Rapporto di parentela.
 
Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio. (1)
 
Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.(1)
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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