Avvocato penalista - L'Oggetto della perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 220 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - L'Oggetto della perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 220 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 220 del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Oggetto della perizia, prevede e stabilisce che:
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
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