Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice circa la perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Provvedimenti del giudice circa la perizia ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 224 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 224 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Provvedimenti del giudice (circa la perizia), prevede e stabilisce che:
1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.
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