Avvocato penalista - La Incapacità e la incompatibilità del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 222 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Incapacità e la incompatibilità del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 222 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 222 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Incapacità e alla incompatibilità del perito, prevede e stabilisce che:
1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:
a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
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