Avvocato penalista - Le Altre ricognizioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 216 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Altre ricognizioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 216 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 216 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Altre ricognizioni, prevede e stabilisce che:
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
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