Avvocato penalista - Le cause di estinzione dei reati di Adulterio e di Concubinato, previste e stabilite dall'Art. 563 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Le cause di estinzione dei reati di Adulterio e di Concubinato, previste e stabilite dall'Art. 563 del Codice Penale. |
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L'Art. 563 del Codice Penale, intitolato all'Estinzione del reato (di Adulterio e di Concubinato), prevede e stabilisce che: (1)
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
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