Avvocato penalista - La Pena accessoria e la sanzione civile previste e stabilite dall'Art. 562 del Codice Penale per i reati di Bigamia e Concubinato.
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Avvocato penalista - La Pena accessoria e la sanzione civile previste e stabilite dall'Art. 562 del Codice Penale per i reati di Bigamia e Concubinato. |
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L'Art. 562 del Codice Penale, intitolato alla Pena accessoria ed alla sanzione civile, prevede e stabilisce che: (1)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
(1) Si vedano le note in calce agli Artt. 559 e 560 del Codice Penale.
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