Avvocato penalista - La Supposizione o soppressione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 566 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Supposizione o soppressione di stato ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 566 del Codice Penale. |
L'Art. 566 del Codice Penale, intitolato alla Supposizione o soppressione di stato, prevede e stabilisce che:.
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.
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