Avvocato penalista - L'Adulterio ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 559 del Codice Penale.
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L'Art. 559 del Codice Penale, intitolato all' Adulterio, prevedeva e stabiliva che:
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'articolo 559 del Codice Penale.
(2) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo dell'articolo 559 del Codice Penale.
Atteso col termine "adulterio" - dal latino adulterum (adulterare, corrompere, ecc.), ma anche ad alterum, sottinteso ire (andare ad altri o con altri) - si intende il fatto di chi adultera o corrompe una relazione coniugale ovvero il fatto di colui che va ad altri o con altri e definire una relazione amorosa con persona diversa dal proprio coniuge, meraviglia non poco il fatto che la formulazione normativa di questa specifica figura criminosa abbia contemplato soltanto l'ipotesi della moglie rea di adulterio e non pure quella del marito reo di adulterio.
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