Avvocato penalista - Violenza sessuale sui minorenni, anche senza contatto fisico, ma se con ricatto tramite internet.
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L'Art. 609 quater del Codice Penale prevede e punisce gli Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis (ossia da cinque a dieci anni di reclusione) chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l`ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell`articolo 609 bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all`articolo 609 ter, secondo comma, (ossia da sette a quattordici anni), se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
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""" Ricatto e violenza sessuale su internet: anche senza contatto fisico.
Violenza sessuale sui minori via internet: anche se non c’è contatto fisico, nessuna attenuante.
Una vera piaga quella che si sta diffondendo su Internet: adescare i minori attraverso le chat dei social network, per poi minacciarli della diffusione delle loro foto che li vedono ritratti senza vestiti. Si chiama “sexting” ed è lo scambio di messaggi e fotografie a sfondo sessuale. I minori ci “cascano” sempre più spesso, perché si fidano o perché vengono astutamente “coartati”.
La Cassazione ha, di recente, affrontato il delicato tema della “violenza sessuale” attraverso mezzi telematici. Con una sentenza che farà discutere [1], la Suprema Corte ha preso in esame il caso di un uomo che, dopo aver adescato online due ragazzine minori di 14 anni, le aveva ricattate di diffondere foto e video di queste ultime che le ritraevano nude e in pose oscene.
Sottolineano i giudici che il reato di violenza sessuale presuppone una minaccia nei confronti della vittima: tale minaccia non deve essere necessariamente fisica. È sufficiente infatti che il male prospettato alla vittima sia tale da incuterle timore.
Dunque, perché si abbia il reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi intimidazione psicologica o pressione morale, in grado di obbligare il soggetto passivo a subire gli atti sessuali. ale.
Il fatto che non vi sia stata una congiunzione carnale o contatti fisico tra l’autore del reato e la vittima non implica una diminuzione di pena (attenuante). Pertanto, anche una comunicazione a distanza, come quella su internet, non può ricevere trattamenti più lievi.
[1] Cass. sent. n. 19033/2013. """Fonte La legge per tutti.it .
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