Avvocato penalista - Prostituzione, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, nuove tecnologie ed internet.
Il mestiere più antico del mondo si adegua ai nuovi tempi e la giurisprudenza lo regolamenta secondo i nuovi tempi, delimitando e stabilendo ciò che è reato, da ciò che non è reato, sebbene immorale.
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""" Prostitute online: il gestore del sito non è un pappone.
Non è reato gestire un portale web che pubblica inserzioni di prostitute, purché non si offrano servizi aggiuntivi come il marketing e la promozione dell’immagine professionale.
Pubblicare semplici inserzioni di ragazze squillo su un sito internet non è reato: ciò a condizione che il gestore del portale non si adoperi per rendere più allettante l’offerta commerciale, per esempio attraverso servizi fotografici in pose esplicite o video erotici.
Secondo la Cassazione, chiamata ad aggiornare il mestiere più antico con le nuove tecnologie, bisogna distinguere la normale prestazione di servizi ordinari – che in questo caso è lecita – da quella di servizi aggiuntivi e personalizzati – che, invece, diverrebbe illecita – [1].
Non compie, pertanto, favoreggiamento della prostituzione colui che realizza sul web un sistema di annunci pubblicitari a pagamento, in favore di prostitute, valendosi dell’aiuto di vari promotori all’interno del territorio nazionale che raccolgono le richieste di inserzioni e i relativi pagamenti da parte delle prostitute medesime.
Secondo la Corte, la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie su siti web segue le stesse regole della carta tradizionale: pertanto deve essere considerata un normale e lecito servizio in favore della persona.
Al contrario, il reato di favoreggiamento si ha quando, alla semplice pubblicazione di annunci, si aggiunge una cooperazione tra mediatore e prostituta. Si deve trattare di una mediazione concreta e dettagliata, onde allestire la pubblicità della donna, per rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con il maggior numero di clienti (per es. attraverso servizi fotografici nuovi, ecc.).
[1] Cass. sent. n. 20384 del 13.05.2013. """
Fonte La legge per tutti.it .
http://www.laleggepertutti.it/29604_prostitute-online-il-gestore-del-sito-non-e-un-pappone
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