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Il reato in oggetto si configura anche nel caso in cui l'abbandono si concreti per un tempo breve.
Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione in una sua recente pronuncia (Cass. sent. n. 19327 del 6.5.2013), con cui ha delineato meglio i confini della figura criminosa di cui all'Art. 591 C.P.
Qui di seguito, il testo integrale della norma penale meglio delineata dalla Corte Suprema di Cassazione.
L'Articolo 591 del Codice Penale.
Abbandono di persone minori o incapaci.
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
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Avvocato penalista - Abbandono di persone minori od incapaci (Art. 591 del Codice Penale). |
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""" Abbandono di minore: il reato scatta anche per poco tempo 17 giugno 2013.
Lasciare soli dei minori in casa anche per una sola ora può far scattare il reato di abbandono.
Con una recente pronuncia [1], la Cassazione ha chiarito si può configurare il reato di abbandono del minore anche se l’abbandono stesso è durato per un breve lasso temporale.
È pertanto sufficiente, affinché si configuri tale reato, esporre, anche per poco tempo, un minore o una persona incapace a una situazione di pericolo per la sua incolumità.
Quando si parla di “abbandono” si fa riferimento al comportamento con cui una persona incapace o minore viene lasciata in totale balìa di se stessa (o anche di persone che non siano in grado di provvedere ad essa), in modo che da tale situazione possa derivare (seppur solo potenzialmente) un pericolo per la sua vita. Il motivo sta nel fatto che, la legge [2] intende:
- tutelare la vita e l’incolumità di tutti quelli che, a causa dell’età o qualsiasi altro motivo, non siano capaci di provvedere in maniera autonoma a loro stessi e si ritrovino, di conseguenza, esposti a situazioni di pericolo;
- sanzionare il comportamento di coloro i quali abbiano un particolare rapporto con la vittima, in quanto tenuti alla sua cura o custodia. La norma (sebbene si riferisca a “chiunque”) intende punire solo quei soggetti che, in funzione della loro relazione con il minore, siano tenuti a garantirne la sicurezza.
Inoltre, perché vi sia il reato, sono necessarie la coscienza e la volontà di abbandonare la persona incapace, unite alla consapevolezza di esporla a un pericolo per via della situazione di abbandono (cosiddetto dolo generico). Pertanto il reato potrebbe ricorrere anche se chi ha il dovere di custodia ritiene il minore in grado di badare a se stesso.
Due madri avevano lasciato insieme i propri figli di 2, 4, 6 e 7 anni da soli in casa per un’ora.
Sopraggiunta una zia dei bambini, questa aveva sollecitato le forze dell’ordine a intervenire.
I giudici hanno affermato che, poiché in questo caso l’abitazione era posta al terzo piano dello stabile, con libero accesso a un balcone aperto e vi era una candela accesa in cucina, i bambini erano stati esposti a una situazione di pericolo concreto.
[1] Cass. sent. n. 19327 del 6.05.2013.
[2] Art. 591 cod. pen. (Abbandono di persone minori o incapaci): “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione. Tale pena è inasprita se dal fatto deriva una lesione personale, o la morte e se il fatto è commesso da un familiare”. """
Fonte La legge per tutti.it .
http://www.laleggepertutti.it/31830_abbandono-di-minore-il-reato-scatta-anche-per-poco-tempo
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Avvocato penalista - Abbandono di persone minori od incapaci (Art. 591 del Codice Penale). |
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