Avvocato penalista - Le ispezioni, gli accessi e le verifiche della Guardia di Finanza, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono soggette alle regole dettate tassativamente dall'art. 33 del D.P.R. n°. 600 del 29.9.1973.
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L'art. 33 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600, recante
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (GU n. 268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario ), intitolato agli Accessi, ispezioni e verifiche, prevede che:
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5 dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie di cui allo stesso articolo.
La guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma".
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""" Ispezioni della Finanza in studio o azienda: autorizzazione della Procura?
La Cassazione interviene sulla lotta all’evasione: necessaria l’autorizzazione della Procura della Repubblica per gli accessi del fisco in studio o azienda solo se comunicante con l’abitazione. Regime diverso, invece, per gli accessi in casa.
Sempre più spesso la Finanza bussa in azienda, in studio o in casa, per effettuare controlli volti al contrasto dell’evasione. In alcuni casi – ma non in tutti – se manca l’autorizzazione del magistrato tali controlli sono nulli e non possono essere utilizzati per i successivi accertamenti.
Una recente sentenza della Cassazione, intervenuta sul punto, ci consente di riepilogare l’attuale regime [1] che val la pena di schematizzare qui di seguito.
1) Nei locali destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o negli studi professionali:
- Non c’è bisogno di autorizzazione del Pm. La Finanza può, quindi, “bussare alla porta” in completa autonomia, accedere ai locali, effettuare ispezioni documentali, verifiche e ricerche.
Tutto ciò di cui gli agenti devono essere muniti è un’autorizzazione del capo ufficio da cui dipendono (in genere, il comandante del reparto o un ufficiale delegato).
Tutto ciò di cui gli agenti devono essere muniti è un’autorizzazione del capo ufficio da cui dipendono (in genere, il comandante del reparto o un ufficiale delegato).
Tuttavia, nel solo caso di locali destinati all’esercizio di arti o negli studi professionali è necessario che sia presente il titolare dello studio o un suo delegato. Senza di questi, la Finanza non può effettuare l’accesso.
2) Nei locali usati in modo promiscuo (ossia, tanto per lo svolgimento dell’attività, quanto per abitarvi), oppure nel caso di locali comunicanti (cioè quando i locali per lo svolgimento dell’attività comunichino con altri locali adibiti per l’abitazione, anche se separati e diversi):
- c'è bisogno dell’autorizzazione della Procura della Repubblica, altrimenti l’accertamento è nullo [2].
Si ritiene, tuttavia, che tale autorizzazione abbia carattere amministrativo e che, pertanto, sia quasi un atto dovuto da parte del Pm (egli deve solo verificare che il controllo fiscale venga fatto in un luogo ad uso promiscuo).
- c'è bisogno dell’autorizzazione della Procura della Repubblica, altrimenti l’accertamento è nullo [2].
Si ritiene, tuttavia, che tale autorizzazione abbia carattere amministrativo e che, pertanto, sia quasi un atto dovuto da parte del Pm (egli deve solo verificare che il controllo fiscale venga fatto in un luogo ad uso promiscuo).
3) Nei luoghi privati (abitazione del contribuente, dei suoi familiari, dell’amministratore della società, dei dipendenti, dei soci, ecc.):
- È sempre necessaria l’autorizzazione della Procura. Non solo. Tale autorizzazione può essere concessa solo se sussistono gravi indizi di violazioni delle norme tributarie. Se mancano tali due condizioni (autorizzazione e gravi indizi), il controllo è nullo e, con esso, anche il successivo atto di accertamento.
[1] Per il riferimento normativo, cfr. art. 33 DPR 600/1973.[2] Cass. sent. n. 4140/2013. """
Fonte La legge per tutti.it.
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