Avvocato penalista - I reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.) non impongono comunque la condanna, se è quando costituiscono la reazione ad un comportamento ingiusto della parte offesa o se e quando sono l'effetto diretto, immediato e ritorsivo verso una sua provocazione.
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Lo ha stabilito - ancora una volta - una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale conferma un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato e costante nel tempo.
E' lecito reagire ad una scorrettezza con un’offesa, purché quest’ultima sia stata detta nello stato d’ira determinato dall'altrui comportamento illecito ed a patto che l’offesa sia la conseguenza proporzionata, diretta ed immediata rispetto al fatto illecito altrui, sia esso offensivo o provocatorio.
La decisione, infatti, è alquanto condivisibile, poiché conforme, sia agli innumerevoli precedenti enunciati della stessa Corte di Cassazione, sia alla ratio che informa la norma di cui all'art. 599 c.p.
L'articolo 599 del codice penale, intitolato alla Ritorsione e provocazione, prevede quanto segue:
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.
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""" L’offesa come reazione a un comportamento ingiusto è lecita.
Lecito reagire ad una scorrettezza con un’offesa purché quest’ultima sia stata detta in stato d’ira.
Sdoganato dai giudici il vaff… se è la conseguenza di un torto ingiusto subìto.
Sdoganato dai giudici il vaff… se è la conseguenza di un torto ingiusto subìto.
La Cassazione, con una recente sentenza, ha sancito il diritto alla reazione.
È lecito, dunque, offendere qualcuno purché l’offesa sia la conseguenza “proporzionata” e diretta di un precedente avvenimento illecito.
È necessario, a tal fine, capire la natura delle offese per valutare la loro valenza penale:
- sono lecite le offese che sono il frutto diretto di un precedente comportamento dell’offeso se – e solo se – la reazione dell’offensore è proporzionata all’azione precedentemente subita;
- configurano, invece, il delitto di ingiuria o di diffamazione [1] se sono delle offese c.d. “gratuite” o non giustificate.
- configurano, invece, il delitto di ingiuria o di diffamazione [1] se sono delle offese c.d. “gratuite” o non giustificate.
La Suprema Corte [2] ha riconosciuto come lecito il comportamento di una condomina la quale ha inviato – all’amministratore e, per conoscenza, a tutti i condomini – una lettera offensiva della professionalità e dell’operato dell’amministratore.
Quest’ultimo, in precedenza, aveva tenuto dei comportamenti contrari al vivere civile e alle regole fondamentali della civile convivenza, provocando lo stato d’ira della signora.
Quest’ultimo, in precedenza, aveva tenuto dei comportamenti contrari al vivere civile e alle regole fondamentali della civile convivenza, provocando lo stato d’ira della signora.
Quindi, le offese fatte non sono punibili se sono la conseguenza diretta di uno stato d’ira precedentemente provocato dal soggetto offeso; è necessario, però, che la reazione sia proporzionata all’azione precedentemente subita dall’offensore.
Per offendere “lecitamente” qualcuno è necessario che la reazione diffamatoria o ingiuriosa sia il frutto proporzionato di un comportamento scorretto da parte della persona offesa.
[2] Cass. sent. n. 8336 del 20.02.2013. """
Fonte La legge per tutti.it
http://www.laleggepertutti.it/26320_loffesa-come-reazione-a-un-comportamento-ingiusto-e-lecita
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