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sabato 5 settembre 2015

Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il rilievo sia fatto con stile.

Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il  rilievo sia fatto con stile.
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Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il  rilievo sia fatto con stile.
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"" Nessun reato rinfacciare “con stile” l’incapacità sul lavoro di un collega.

Secondo la Corte di Cassazione non c’é nulla di male a rinfacciare l’incapacità sul lavoro purché le suddette critiche siano fatte con “stile” e non mirino a «screditare la persona» alla quale sono rivolte.

Sulla base di queste considerazioni la Suprema Corte ha annullato, senza rinvio «perchè il fatto non sussiste», una multa di 600 euro per ingiuria inflitta ad un avvocato avere inviato una serie di fax al suo corrispondente nel foro abruzzese nei quali lamentava l’incapacità professionale del collega, preannunciandone l’interruzione del rapporto professionale.

La corrispondenza tra i colleghi é stata questa: «formulo la presente al fine di segnalarvi la stravagante circostanza che ci è pervenuta una vostra raccomandata quale busta vuota senza lettera di sorta….» seguita da un altro fax (a un mese di distanza) dove l’imputato scriveva «riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto…trasecolando…con il presente a valere quale formale diffida e messa in mora…procederò nei suoi confronti».

Infine, qualche giorno dopo l’ultima nota riportava «certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali, le preannuncio azione disciplinare».

Per queste frasi, il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi, condannavano l’avvocato alla multa di 600 euro per ingiuria in quanto i giudici dei due gradi di giudizio precedenti avevano ravvisato negli scritti «locuzioni ingiuriose» e «offensive».

I giudici della V sezione Penale, con la sentenza n. 32987, hanno ribaltato il giudizio di merito perché «la critica dell’avvocato per sfiducia e disistima nei confronti del collega è da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argumentum ad hominem, inteso a screditarlo generalmente».

Per la Corte, il termine “banale” «qualifica l’ignoranza attribuita al querelante per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare atto presso la segreteria dell’Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata.

Le affermazioni critiche sulla capacità professionale del querelante hanno compessivamente una causa legittimante la rimozione dell’antigiuridicità della condotta ingiuriosa in quanto rientrano nel corretto esercizio del diritto di dare giustificazione all’interruzione del rapporto fiduciario con il collega». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-rinfacciare-con-stile-lincapacita-sul-lavoro-di-un-collega/
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