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mercoledì 30 settembre 2015

Avvocato penalista - Non c'è Violazione di domicilio, Art. 614 C. P., se manca il dolo.

Avvocato penalista - Non c'è Violazione di domicilio, Art. 614 C. P., se manca il dolo.
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Avvocato penalista - Non c'è Violazione di domicilio, Art. 614 C. P., se manca il dolo.
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"" Violazione di domicilio: lavoratore assolto per mancanza del dolo.

Sentenza Cassazione n. 12980/2012 – Violazione di domicilio: assolto per mancanza di dolo.

Una vicenda alquanto strana è stata posta all’attenzione della Suprema Corte.

Il contenzioso tra la proprietaria di alcuni locali e l’Azienda conduttrice degli stessi ha fatto passare un brutto momento ad un impiegato che, un giorno come un altro, per giungere alla propria postazione di lavoro, ha scavalcato il muro dell’azienda e, per questo motivo, si è trovato prima innanzi al GUP e poi  alla Corte di Cassazione per rispondere del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.).

Infatti, dopo che per il fatto il GUP aveva dichiarato il non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato, la parte civile, che non ha condiviso la decisione del magistrato, ha presentato ricorso affinché sul punto si esprimesse la Corte di Cassazione.

La proprietaria degli immobili rappresentava che l’imputato  «era consapevole del contenzioso civile in corso tra il proprio datore di lavoro – conduttore dei locali – e la società proprietaria, avente ad oggetto la disponibilità dei locali» e, pertanto, sempre a parer della ricorrente, l’imputato era consapevole «della contrarietà alla legge penale del proprio comportamento».

Per la massima Corte di Roma si tratta di semplice imprudenza e pertanto rigetta il ricorso della donna, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.

Per gli ermellini è vero che il fatto di dover scavalcare il muro doveva far intendere al lavoratore della nuova situazione e indurlo a non utilizzare i locali peró, continuano i giudici della Corte nella sentenza n. 12980/12, il comportamento é stato tenuto senza rappresentazione e consapevolezza di tale illiceità.

In poche parole, l’imputato ha tenuto tale condotta in maniera colposa, «connotata da leggerezza e imprudenza». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-di-domicilio-assolto-per-mancanza-del-dolo/
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