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martedì 29 settembre 2015

Avvocato penalista - Non commette Illecite interferenze nella vita privata, Art. 615 bis C. P., chi filma il vicino dentro la sua abitazione.

Avvocato penalista - Non commette Illecite interferenze nella vita privata, Art. 615 bis C. P., chi filma il vicino dentro la sua abitazione.
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Avvocato penalista - Non commette Illecite interferenze nella vita privata, Art. 615 bis C. P., chi filma il vicino dentro la sua abitazione. 
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"" Violazione della privacy: nessun reato filmare il vicino dentro la sua abitazione.

Sentenza Cassazione V sezione penale n. 18035/2012 – Violazione della privacy: nessun reato filmare il vicino dentro la sua abitazione.

La Cassazione ha stabilito che non è violazione della privacy filmare qualcuno dentro casa se questo tiene aperte le finestre permettendo a chiunque di poterlo vedere.

Una sentenza che delimita gli spazi d’azione della normativa che ci tutela dalle invadenze altrui che farà certamente discutere, visto che di fatto mette in gioco l’intimità personale della gente, che se vuole proteggersi dagli occhi indiscreti dei vicini, e non solo dagli occhi, dovrà barricarsi in casa facendo attenzione a chiudere bene porte e finestre.

Con la sentenza n. 18035 dell’11 maggio 2012 la Corte ha deciso che nel caso in cui qualcuno venga filmato anche all’interno della propria abitazione il “cameraman” non commette nessun reato di illecite interferenze nella vita privata in quanto chi non vuole essere “spiato” deve fare che ciò non accada “schermando” il perimetro della propria casa dagli occhi indiscreti dei terzi.

La vicenda, arrivata al giudizio della massima corte, è nata in conseguenza di una lite tra vicini. In poche parole, uno ha filmato l’altro e da lì è iniziato l’iter giudiziario che ha portato la Cassazione a emettere la sentenza in esame.

La vicenda ha permesso ai giudici delle diverse fasi di sbizzarrirsi nella decisione e, infatti, il querelato è stato condannato per il reato di cui all’art. 615 c. p., in primo grado, e poi assolto in seconda istanza.

Per la Corte territoriale il fatto che il querelante avesse registrato senza nascondersi, quindi in modo visibile a tutti, va venir meno gli elementi costitutivi del reato.

In Cassazione la Corte ha ricordato che la riservatezza degli individui all’interno del proprio domicilio viene tutelata nella misura in cui ciò che avviene dentro il suo perimetro è reso non visibile all’esterno.

Pertanto, se ciò che avviene dentro casa è perfettamente visibile a chi è fuori dall’abitazione, il proprietario del domicilio non avrà nulla da che lamentarsi.

Altra cosa sarebbe stata invece se le riprese con la telecamera fossero state effettuate di nascosto, con particolari tecniche utilizzate dal cameraman per non essere visto oppure per rendere “penetrabili” e “inutili” gli accorgimenti presi dal proprietario di casa per non rendere visibile all’esterno ciò che succede nell’intimità domestica.

In questa maniera il concetto di privacy ristringe il proprio spazio d’azione e potrà identificarsi, riguardo all’ambiente domestico, con quello spazio che ognuno può crearsi preoccupandosi però di renderlo impenetrabile agli altri.

Una sentenza da non sottovalutare. Se l’orientamento della Corte continua a muoversi verso questa direzione saranno tanti a finire in video. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/violazione-della-privacy-nessun-reato-filmare-il-vicino-dentro-la-sua-abitazione/
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