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domenica 3 maggio 2015

Avvocato penalista - Il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna, che ometta di provvedere sulle spese processuali, è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali.

Avvocato penalista - Il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna, che ometta di provvedere sulle spese processuali, è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali.
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Avvocato penalista - Il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna, che ometta di provvedere sulle spese processuali, è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali.
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"" Cassazione, basta la procedura di correzione degli errori materiali per l’omessa pronuncia sulle spese processuali

Basta la procedura di correzione degli errori materiali per l’omessa pronuncia sulle spese processuali

Corte di Cassazione Prima Sezione Penale – Sentenza del 25.1.2013, n. 4091

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una importante sentenza in materia di spese processuali.

Certamente farà piacere sapere agli avvocati che secondo gli ermellini il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna che ometta di provvedere sulle spese processuali è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali.

…omissis…

Il ricorso è fondato.

Premesso che il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna che ometta di provvedere sulle spese processuali è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall’impugnazione. (Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, P.G. in proc. Taraschi, Rv. 251049), si osserva che l’art. 130 c.p.p., comma 2 stabilisce che il procedimento di correzione di errore materiale si svolge secondo il rito camerale tipico previsto dall’art. 127 c.p.p., con instaurazione del contraddittorio mediante avviso alle parti e al difensore.

Ne consegue che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato de plano è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c) (conforme Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 – dep. 16/01/2009, Sanna, Rv, 242270).

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente perchè provveda alla correzione di errore materiale mediante il procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-basta-la-procedura-di-correzione-degli-errori-materiali-per-lomessa-pronuncia-sulle-spese-processuali/
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Avvocato penalista - Il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna, che ometta di provvedere sulle spese processuali, è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali.
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