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giovedì 7 maggio 2015

Avvocato penalista - Dare dello iettatore a qualcuno è reato di Diffamazione (Art. 595 C. P.).

Avvocato penalista - Dare dello iettatore a qualcuno è reato di Diffamazione (Art. 595 C. P.).
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Avvocato penalista - Dare dello iettatore a qualcuno è reato di Diffamazione (Art. 595 C. P.). 
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"" Cassazione, dare dello ” iettatore ” a qualcuno è reato

Cassazione, dare dello ” iettatore ” a qualcuno è reato

Corte di Cassazione – Quinta Sezione Penale

Quanti sono i superstiziosi in Italia? Tantissimi. C’è chi si ferma quando attraversa la strada un gatto nero; chi non passa mai sotto le scale e chi poi pensa che le disavventure quotidiane non siano del tutto casuali ma provocate da qualcuno che ci vuole male, il “iettatore“.

La Cassazione, tra le centinaia di sentenze che ogni giorno “sforna” dal Palazzaccio ha dovuto esaminare anche il caso di un uomo colpevole di essersi rivolto ad un altro individuo dicendo che “porta male“, e quindi “devo toccar ferro perche’ porta anche sfortuna“.

Parole che hanno dato il via all’azione giudiziaria nei confronti di un concessionario di un impianto di radio diffusione e conduttore di una trasmissione radiofonica e che terminava la fase di merito con una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari nei confronti dell’imputato per diffamazione.

Il caso giunge fino alla Suprema Corte ma la Quinta Sezione Penale non ha cambiato il finale della storia, rigettando il ricorso del conduttore radiofonico.

Sul punto la Cassazione ha precisato che “commette il reato di diffamazione chiunque adoperi termini che risultino offensivi, in base al significato che essi vengono oggettivamente ad assumere, a prescindere dal loro spessore culturale e dalla loro base scientifica, nella comune sensibilità di un essere umano, collocata in un determinato contesto storico e in un determinato contesto sociale“.

Secondo i giudici di Piazza Cavour infatti il danno sta proprio nel fatto che false credenze popolari hanno avuto estrema rilevanza nella pubblica opinione ed è purtroppo noto come la superstizione porti a distinguere e a disprezzare chi viene considerato “iettatore” come un tempo succedeva per alcune categorie sociali (identificate per sesso, religione, colore della pelle, provenienza geo politica, etnica, culturale) producendo ingiustificate emarginazioni e disumane persecuzioni.

In poche parole, per l’imputato è stato del tutto inutile ricorrere in Cassazione poichè anche in questo grado di giudizio è stato condannato e, del resto, se è proprio così superstizioso, come poteva sperare di cavarsela in questo processo. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-dare-dello-iettatore-a-qualcuno-e-reato/
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