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martedì 3 febbraio 2015

Avvocato penalista - Il reato di Stalking o di Atti persecutori, di cui all'Articolo 612 bis del Codice Penale, può concretarsi anche tra insegnanti e alunni.

Avvocato penalista -  Il reato di Stalking o di Atti persecutori, di cui all'Articolo 612 bis del Codice Penale, può concretarsi anche tra insegnanti e alunni.
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Avvocato penalista -  Il reato di Stalking o di Atti persecutori, di cui all'Articolo 612 bis del Codice Penale, può concretarsi anche tra insegnanti e alunni.
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L'Articolo 612 bis del Codice Penale, intitolato agli Atti persecutori, prevede e stabilisce che:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

"" Stalking, insegnante, allievo

Suprema Corte di Cassazione Quinta Penale
Sentenza 2 ottobre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 8393
Presidente Oldi – Relatore Fumo

Con la sentenza che si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso di stalking che ha per protagonisti un’insegnante in servizio presso un istituto scolastico di S. Giorgio a Cremano e
un allievo.

La docente dapprima veniva solo importunata da inseguimenti per strada e messaggini ma poi le cose sono peggiorate, infatti, l’allievo ha iniziato a perseguitarla con continui pedinamenti, insulti arrivando anche a minacciarla.

L’episodio più eclatante, si è verificato proprio fuori dell’Istituto in cui la donna prestava servizio. Mentre si dirigeva verso la propria vettura, la donna è stata bloccata dall’allievo che, afferrandola per un braccio le ha sfiorato i seni ed il fondo schiena.

Fortunatamente, una pattuglia di carabinieri si trovava in zona e hanno tratto in arresto lo stalker.

Nelle fasi del processo, dalla documentazione fornita dall’imputato, è emerso che tra i due vi era stata in passato una corrispondenza epistolare e, dalla lettura di questi scritti, si è potuto facilmente notare il momento in cui avvenne il distacco tra la prof. e l’alunno ovvero il momento in cui il semplice “corteggiamento” si è trasformato in ossessione e risentimento per esser stato rifiutato.

L’imputato voleva dimostrare che inizialmente la professoressa corrispondeva il suo sentimento ma alla fine non ha fatto altro che aggravare la propria posizione aggiungendo anche di aver importunato l’insegnante in via epistolare.

La Corte ha rigettato il ricorso dell’uomo condannandolo anche al pagamento delle spese del procedimento. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/stalking-scuola-insegnante-allievo/
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