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sabato 28 febbraio 2015

Avvocato penalista - Il caso Sgarbi - Cordova: la Cassazione ha stabilito che il gestore della rete televisiva è responsabile della diffamazione aggravata a mezzo stampa, poiché manda in onda trasmissioni omettendo l’esercizio del controllo.

Avvocato penalista - Il caso Sgarbi - Cordova: la Cassazione ha stabilito che il gestore della rete televisiva è responsabile della diffamazione aggravata a mezzo stampa, poiché manda in onda trasmissioni omettendo l’esercizio del controllo.
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Avvocato penalista - Il caso Sgarbi - Cordova: la Cassazione ha stabilito che il gestore della rete televisiva è responsabile della diffamazione aggravata a mezzo stampa, poiché manda in onda trasmissioni omettendo l’esercizio del controllo.
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"" Sgarbi – Cordova, diffamazione, responsabilità rete televisiva, controllo
 
Sgarbi – Cordova, diffamazione, responsabilità rete televisiva, controllo
 
Suprema Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile – Sentenza dell’ 11 Ottobre 2013 n. 23144
a cura della Dott.ssa Venusia Catania
 
Con la Sentenza n. 23144, terza sez. civ., dell’11 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che il gestore della rete televisiva è responsabile della diffamazione aggravata poiché manda in onda trasmissioni omettendo l’esercizio del controllo.
 
Nella specie la vicenda tratta la presunta diffamazione ai danni del Magistrato Agostino Cordova avvenuta all’interno della trasmissione televisiva condotta da Vittorio Sgarbi “Sgarbi quotidiani”.
 
Nel 2004 il Tribunale di Roma condannò la R.T.I. Spa (produttrice della trasmissione televisiva), al pagamento di €. 800.000,00 a favore del Magistrato a titolo di risarcimento dei danni per la campagna ritenuta diffamatoria condotta da Sgarbi nel suddetto programma televisivo.
 
La S.C. sulla scia di una precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III, n. 16382 del 2010) afferma che “la lesione dell’onore e della reputazione altrui commessa col mezzo della televisione costituisce sempre un fatto illecito e antigiuridico, in quanto lesivo dei diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti dall’art. 2 Cost. e dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, anche quando venga commessa da persona che non possa essere chiamata a risponderne, come nel caso del parlamentare che invochi la guarentigia di cui all’art. 68 Cost.
 
Ne consegue che, ricorrendo tale ipotesi, incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione, responsabilità da ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione peraltro senza esercitare alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione“. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - Il caso Sgarbi - Cordova: la Cassazione ha stabilito che il gestore della rete televisiva è responsabile della diffamazione aggravata a mezzo stampa, poiché manda in onda trasmissioni omettendo l’esercizio del controllo.
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