Avvocato penalista - La Pluralità di ricognizioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 217 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Pluralità di ricognizioni ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 217 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 217 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Pluralità di ricognizioni, prevede e stabilisce che:
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
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