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lunedì 8 settembre 2014

Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale. 
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L'Art. 223 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Astensione e ricusazione del perito, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
 
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
 
 
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
 
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
 
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
 
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Avvocato penalista - La Astensione e la ricusazione del perito ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 223 del Codice di Procedura Penale. 
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